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Federalismo e Cittadini: responsabilità e solidarietà

Federalismo e Cittadini: responsabilità e solidarietà

a cura del Gruppo di ricerca socio-politica

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Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa:

  • Cap. 4 (I principi della DSC):
    • parte II (Il Bene comune), n. 167;
    • parte IV (La sussidiarietà), n. 186-188;
  • Cap. 7 (La vita economica):
    • parte IV (Istituzioni economiche al servizio dell’uomo), n. 351
  • Cap. 8 (La comunità politica):
    • parte 4 (Il sistema della democrazia), n. 412 e 420

ACI, Progetto Formativo “Perché sia formato Cristo in voi”:

  • Introduzione, 4: Con il linguaggio dei laici
  • Introduzione, 2: Cristiani dentro la vita
  • n. 4.1: Per la vita del mondo
  • n. 4.2: Discernimento
  • n. 4.2: Pensosità (cultura e senso critico)
  • n. 4.2: Impegnati per la città degli uomini (cultura e senso critico)

ACI, “Sentieri di Speranza. Linee guida per gli itinerari formativi”:

  • pp. 168-169: SG – “Fino in cima”: Proposte educative per i passaggi;
  • pp. 214 e 216-217: SA – “Essere e diventare adulti”: Responsabilità e esercizio della laicità.

Sin dall’istituzione delle regioni “ordinarie” (1970) i dibattiti interni alla politica italiana hanno riguardato l’esigenza di riformare in senso federale la Repubblica italiana. Da tempo, infatti, la difesa dello Stato nazionale centralizzato si è rivelata funzionale anche alla protezione di un sistema che moltiplica gli sprechi a danno del singolo cittadino e del bene comune.
Per offrire un’alternativa la Dottrina Sociale, già con Pio XI, aveva proposto il principio di sussidiarietà.
La presente scheda ha l’obiettivo di offrire alcune note introduttive per verificare a quali condizioni la forma di stato federale possa meglio realizzare tale principio.

Un recente studio testimonia che il termine sussidiarietà ha almeno trenta significati, perché più che un concetto costituisce “un principio di tendenza”, un’opzione ideale, molte volte citata, molto poco realizzata. In questa sede, però, non interessa descrivere tanto la diffusione, lo sviluppo metodologico, l’impiego giuridico o l’apporto tecnico del principio di sussidiarietà, quanto la visione dell’uomo in cui esso si radica e la forma di Stato che questo principio fondamentale della DSC predilige.

È necessaria una breve premessa terminologica.
Il principio di sussidiarietà non può essere confinato solamente alla sua accezione “verticale” dove, per esempio, si dice che la Regione farà quello che non fa lo Stato, la Provincia farà quello che non fa la Regione, etc. Difatti, se il principio di sussidiarietà verticale non è coniugato con quello di sussidiarietà “orizzontale”, si cede il passo ad un malinteso statalismo, come hanno ricordato più volte Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, racchiuso nella formula: ciò che non fa il pubblico lo fa comunque il pubblico. Con la conseguenza di essere in aperta contraddizione con la difesa dei principi di libertà e responsabilità della persona umana. Nel concreto, quindi, il principio di sussidiarietà, proprio nel favorire la collaborazione “orizzontale” tra privato e pubblico consente agli uomini di organizzarsi rispettando nel profondo la propria dignità e libertà.
Per poter raggiungere questo scopo in termini concreti ed eticamente coerenti rimangono utili i parametri costituiti appunto dai tre “principi ordinatori” della Dottrina Sociale. Il primo è il principio di solidarietà, che ricorda all’uomo il dovere (e il diritto) che lo vincola ad ogni altro uomo e che respinge contemporaneamente sia l’individualismo liberista sia il collettivismo marxista. Il secondo è il principio del bene comune, secondo il quale il legittimo interesse della comunità prevale, se riconosciuto in comune, su quello del singolo individuo. Il terzo “principio ordinatore” è quello forse meno conosciuto e ancor meno praticato: il principio di sussidiarietà, che altro non è se non una dichiarazione di fiducia nella libertà, nella dignità e nella capacità della persona umana. Per dirla con Pio XII, che citava il suo predecessore, «ciò che l’uomo singolo può fare da sé e con le proprie forze, non deve essergli tolto per essere rimesso alla comunità».
L’imperativo per il cristiano è quindi costituire la coscienza critica di qualsiasi costruzione socio-politica accentrata (e soffocata) dalla burocrazia, per ridare respiro e vita alle potenzialità della società (a livello personale, familiare, associativo, cooperativo, comunale, regionale etc).
Quanto detto trova fondamento nel radicamento nell’originaria autonomia dell’uomo, nella sua natura di creatura formata ad immagine di Dio.

Ecco che l’orizzonte segnato dalla sussidiarietà incontra un campo di prova nella forma federale dello Stato. Quanto questa forma consente una concreta realizzazione della sussidiarietà e quanto rappresenta un rischio per la tutela della comunità nel suo insieme?
Quando si cita la sussidiarietà, difatti, si indica un’alternativa radicale rispetto al modo corrente d’intendere sia l’individuale che il sociale (e quindi il “privato” e il “pubblico”). La radicalità, riconosciuta nella richiesta di riportare “il più vicino possibile” ai singoli la decisione politico-giuridica, non può però essere divisa dal diritto/dovere di ciascuno di attuare «il conseguimento più pieno della perfezione» (GS n. 74).
Se l’essere “il più vicino possibile” ai cittadini dovrebbe costituire lo scopo principale delle riforme istituzionali di matrice federale, è pur vero che non si può in tal modo differenziare i cittadini in base al territorio in cui vivono le comunità di appartenenza.
Ciò può essere utilmente applicato all’ordinamento italiano che, recentemente, è stato riformulato secondo un impianto di federalismo fiscale che dovrà trovare attuazione nei prossimi anni.
Il mutamento intervenuto nell’ordinamento del paese è solo il richiamo per evidenziare come il tema qui affrontato sia urgente e come la riflessione da parte della nostra Associazione debba essere sviluppata anche a servizio della formazione.
In termini di prospettiva, si tratta di una problematica fondamentale della convivenza che tutti noi sperimentiamo: la polarità individuo/società. È un nucleo nevralgico anche dell’azione ecclesiale e per questo si è sempre dimostrato un elemento fondamentale della Dottrina Sociale. La tensione tra individuo e società non è eliminabile, poiché è strutturale alla dimensione umana, dato che senza la soggettività della comunità la persona smarrisce la propria identità: gli uomini non possono diventare tali senza le comunità sociali a cui appartengono. Ecco che in queste comunità tutte le persone sono chiamate a partecipare. Per incentivare la partecipazione è opportuno avere vicino il punto di governo per stimolarne un controllo costante. In tal senso la forma federale è del tutto auspicabile, soprattutto se legata ad alcuni accorgimenti fiscali che aumentano la responsabilità del singolo ente territoriale e, di conseguenza, del singolo soggetto che partecipa a questo ente. Perché «la dottrina sociale oggi specialmente mira all’uomo, in quanto inserito nella complessa rete di relazioni delle società moderne» (CA, n. 54).
Libertà e responsabilità che nell’Italia “federalista” si riconoscono in un segno molto concreto della recente riforma: l’abbandono del criterio della spesa storica, che troppi sprechi ha comportato in varie zone del Paese. Perché il federalismo rispetti, però, la tensione tra individuo e società senza eliminare uno dei due soggetti, dovranno essere definiti in modo ragionevole i costi standard validi per l’intero territorio nazionale. Occorre, pertanto, vigilare su tale processo e l’Azione Cattolica, così radicata nel territorio, può offrire un contributo fondamentale per il Paese. Essa infatti potrà costituirsi come una “rete di sentinelle” capace di orientare in senso partecipativo e di responsabilità diffusa tale processo, valutando criticamente (e contrastando culturalmente e “civicamente”) i rischi di un’eccessiva burocratizzazione da un lato e di una solidarietà nazionale incompiuta dall’altro.

In sintesi, se da un lato la forma federale è senza dubbio da preferire perché meglio di altre incentiva l’attiva partecipazione del singolo al governo della comunità in cui vive, dando realizzazione concreta al principio della sussidiarietà; dall’altro lato è doveroso vigilare affinché nel concreto la realizzazione del principio di sussidiarietà non sia solo “verticale” (pubblico–pubblico) ma anche “orizzontale” (privato–privato) e la dimensione federalista non comporti una solidarietà “dimezzata”, che rischierebbe di generare un federalismo “feudale” e non democratico. Pertanto vanno ricercate soluzioni normative ed istituzionali che sappiano coniugare il principio di solidarietà con quello di responsabilità.
Perché questa è la vera anima della libertà.

Indicazioni bibliografiche:

Per una introduzione al tema:

  • C. Millon-Delsol, Il principio di Sussidiarietà, (tr. it.), Giuffrè, Milano 2003

Per un approfondimento:

  • G. Capograssi, Saggio sullo Stato, Ed. Bocca, Milano 1918;
  • A. Moro, Lo Stato, il diritto, Cacucci, Bari 2006;
  • L. Sturzo, Il panteismo di Stato, Pro civitate christiana, Assisi 1955.

Per una lettura dei fondamenti e degli obiettivi della normativa sul federalismo fiscale:

  • M. Bertolissi, Rivolta fiscale, federalismo, riforme istituzionali, Cedam, Padova 1997;
  • L. Antonini, Sussidiarietà fiscale: la frontiera della democrazia, Guerini, Milano 2005.
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